C.A.R. e E.A.R.

Sono due contratti simili, dei quali il primo riguarda la costruzione di opere edili in genere ed il secondo l’installazione o il montaggio presso l’acquirente di macchinari e impianti; è prevista, inoltre, un’apposita sezione facoltativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi.

Le polizze garantiscono le macchine, gli impianti o le costruzioni edili prima che entrino in esercizio e cessano quindi i loro effetti al momento dell’esecuzione degli adempimenti che segnalano la conclusione dei lavori, quali il rilascio del certificato provvisorio di collaudo, la consegna anche provvisoria al committente, la sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori, l’utilizzo delle opere secondo destinazione, o, anche, quando previsto nel contratto d’appalto, al termine del periodo di manutenzione successivo a detti adempimenti.

Le polizze “EAR” (Erection’s all risks) e “CAR” (Contractor’s all risks) coprono, tra gli altri, i rischi d’incendio, furto, alluvione, uragano, tempesta, accanto a quelli dipendenti dalla natura stessa dell’opera (si pensi per esempio ai guasti meccanici e danni dovuti a fattori umani, quali imperizia e negligenze o, per le opere edili e carpenteria metallica, ai rischi di crolli o franamenti durante l’esecuzione dei lavori).

Quando esiste un contratto d’appalto la somma assicurata deve corrispondere al prezzo contrattuale dell’opera, assieme ai materiali eventualmente forniti dal committente, importo che deve essere aggiornato durante i lavori in caso di opere aggiuntive o revisione dei prezzi.

In assenza di contratto d’appalto deve essere, invece, assicurato un importo pari al prezzo stimato che l’opera avrà al termine dei lavori, con i medesimi obblighi di aggiornamento indicati.

Per macchine industriali fabbricate e collaudate dall’assicurato nel proprio stabilimento e poi installate con semplici operazioni di posizionamento e collegamento presso l’acquirente, la somma assicurata deve corrispondere al valore di rimpiazzo a nuovo di tali macchine, compresi i costi per le suddette operazioni.

Qualora la somma assicurata copra al momento del sinistro un importo inferiore al valore così determinato, l’indennizzo sarà ridotto nella medesima proporzione.

Facoltativamente l’assicurazione può essere estesa, oltre che alla copertura delle responsabilità civile verso terzi, anche:
ai danni a eventuali opere e impianti preesistenti nel luogo dei lavori;
ai costi di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro;
ai danni alle attrezzature ed ai macchinari necessari per l’esecuzione dei lavori.

Questi ultimi possono essere assicurati anche in modo autonomo, vale a dire indipendentemente dall’assicurazione degli impianti o delle opere oggetto del montaggio o della costruzione, in modo che siano garantiti, in maniera continua, in qualsiasi cantiere (tale copertura è definita “incidenti di cantiere”).

La compagnia rimborsa all’assicurato, per la parte eccedente l’importo delle franchigie previste, i costi necessari, stimati al momento del sinistro, per ripristinare, rimpiazzare o ricostruire le cose assicurate.

Caratteristica della polizza montaggio è l’estensione alla fase – precedente la consegna dell’impianto – del collaudo, durante la quale vanno eseguite le prove di funzionamento o di carico (normalmente previste fino a un massimo di quattro settimane).

Va rilevato che durante il periodo di collaudo si mettono in condizioni critiche gli impianti e quindi è alta l’esposizione ai rischi per eventi di natura “intrinseca” (esplosioni, corti circuiti, incendi, guasti meccanici, scoppi, ecc.).

Alcune condizioni particolari prevedono specifiche estensioni, quali quelle per i danni causati da errori di progettazione e calcolo, o da vizi e difetti dei materiali, o dovute ad azioni dolose di terzi.

Prima la L. 109/1994 e poi il D. Lgs. 163/2006 obbligano l’esecutore dei lavori alla stipula della polizza anche nell’interesse dell’ente pubblico, per tutti i rischi dell’esecuzione, compresa la copertura della responsabilità civile verso terzi, esclusi i danni derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.