Il danno subito dal passeggero trasportato, terzo o familiare del conducente, è risarcito dall’assicurazione del veicolo su cui era a bordo al momento dell’incidente stradale entro il massimale assicurato per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione stradale, indipendentemente dalle responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro.
Immagina di aver fatto un incidente stradale; Puoi essere tu il responsabile o esserne vittima. Poco importa.
L’amico che era in macchina con te è rimasto ferito e il pronto soccorso dell’ospedale ha giudicato le sue lesioni guaribili in dieci giorni. Il tutto si risolverà con un po’ di riposo e qualche antidolorifico
Qualche giorno dopo l’infortunato ha avanzato una richiesta di risarcimento nei tuoi riguardi. Non avendo tu stipulato una polizza per il passeggero temi di dover risarcire i danni di tasca tua.
Ti spiacerebbe che da ciò possano derivare ripercussioni negative sulla tua classe di merito Bonus/Malus. Tuttavia l’infortunato ti ha chiesto i riferimenti della tua assicurazione per richiedere l’indennizzo.
Chi rimborsa il cosiddetto “trasportato” all’interno di un’auto che ha subito un sinistro stradale?
La corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha chiarito ancora una volta chi ha l’obbligo di risarcire il danno al passeggero infortunato.
Assicurazione per il passeggero: è necessaria?
La legge stabilisce che l’assicurazione R.C.Auto obbligatoria deve coprire tutti i danni a cose, persone o animali provocati a terzi (Ivi compresi i trasportati) in conseguenza della circolazione del veicolo.
Solo qualora il trasportato infortunato sia privo di cintura di sicurezza l’assicurazione potrà ridurre l’entità del risarcimento in misura proporzionale al danno fisico che si sarebbe evitato se invece questi fosse stato diligente e si fosse “assicurato” al sedile dell’auto.
Detto ciò, quindi, non è prevista l’estensione della copertura ai passeggeri poiché essi sono sempre assicurati.
Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione con la seguente sentenza:
«In tema di rimborso del danno subito dal terzo trasportato, egli deve essere risarcito dalla compagnia assicuratrice del veicolo, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti delle vetture coinvolte nel sinistro».
Principio questo sancito dalla stessa legge secondo cui il terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, può agire direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo, fornendo così a quest’ultimo un ulteriore strumento di tutela.
Chi paga il passeggero se il responsabile è certamente il conducente dell’auto su cui è a bordo ?
Abbiamo appena detto che, in caso di un incidente tra due o più auto, il passeggero ha sempre diritto ad essere risarcito, al di là ed a prescindere da ciò che prevede la polizza. Un dubbio che si è posto è nel caso di incidente senza altre auto (l’urto contro un muro, l’uscita di strada, ecc.)
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che il terzo trasportato non può essere pregiudicato dal fatto che lo scontro non abbia interessato ulteriori automezzi.
quindi questi ha diritto ad essere risarcito per qualsiasi lesione fisica causata dalla circolazione dell’auto su cui era a bordo, anche se questa ha sbandato da sola.
In sintesi possiamo dire che non spetta al “trasportato” ricostrure la dinamica del sinistro e determinarne la responsabilità.
Egli ha sempre e comunque il diritto al risarcimento.
Dovrà semplicemente inoltrare la richiesta all’assicurazione dell’auto sulla quale viaggiava, indipendentemente da chi sia responsabile del sinistro.
Passeggero: come chiedere il risarcimento
Chiarito che è dell’assicurazione del veicolo su cui era trasportato il compito di risarcire il danno, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti delle auto coinvolte, è palese a chi si debba inoltrare la domanda di indennizzo.
L’assicurazione disporrà una perizia medico legale valutando i certificati medici di cui il trasportato si sia munito nel frattempo, con il certificato di avvenuta guarigione rilasciato anche dal medico curante.
Dal giorno della richiesta di risarcimento l’assicurazione ha 90 giorni per formulare una proposta di risarcimento. Se l’offerta viene accettata, il rimborso viene effettuato in 15 giorni.