Certificato Retrodatato, la compagnia paga

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tar_volumetriaL’assicurazione paga la vittima dell’incidente anche se il tagliando è retrodatato dall’agente

(di Remo Bresciani – Quotidiano del Diritto)

La compagnia di assicurazione è tenuta a pagare la vittima dell’incidente stradale anche se il tagliando è stato retrodatato dall’agente e al momento del sinistro non risultava ancora concluso il contratto. La falsità del certificato, infatti, non può essere opposta al terzo danneggiato perché gli atti dell’intermediario, anche se fraudolenti, producono effetti direttamente nei confronti dell’assicuratore. Quest’ultimo, comunque, una volta, risarcito il terzo, «avrà diritto di rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e di regresso nei confronti dell’assicurato».

Sono questi i principi espressi dalla terza sezione civile della Cassazione nella sentenza n. 6974 del 2016 che ha respinto la domanda di una compagnia di assicurazione condannata a risarcire i parenti della vittima di un sinistro stradale, deceduta a seguito del ribaltamento di un autobus.

Il caso – I familiari hanno convenuto in giudizio il conducente e il proprietario del veicolo, nonché la compagnia di assicurazione che, però, si è difesa allegando che la polizza era stata stipulata soltanto dopo l’incidente.

L’assicurazione ha quindi chiamato in causa anche l’agente per il tramite del quale fu stipulata la polizza e sostenuto di non dover pagare perché il mezzo non era coperto contro i rischi della responsabilità civile.

Il tribunale ha accolto la domanda dei parenti e la decisione è stata confermata anche in appello. In particolare i giudici di secondo grado hanno affermato che la polizza era stata effettivamente stipulata dopo il sinistro ma che tale circostanza non fosse opponibile ai ricorrenti.

Di qui il ricorso in Cassazione da parte della compagnia la quale ha sostenuto che al momento dell’incidente il contratto non esisteva e, dunque, non se ne potevano invocare gli effetti. Inoltre il contratto di assicurazione non può essere stipulato a copertura di sinistri già avvenuti perché, in questo caso, sarebbe nullo. L’esistenza del contrassegno, infine, poteva essere invocata dalle vittime solo se esposto al momento dell’incidente, cosa che nel caso in esame non era avvenuta.

Il valore del certificato assicurativo – La Cassazione, nel respingere definitivamente il ricorso, ha affermato che il certificato assicurativo ha sempre avuto e continua ad avere, anche ora che è stato dematerializzato, una funzione di pubblicità e incontestabilità da parte della compagnia a meno che non fu rilasciato per errore o estorto con violenza.

In questo contesto è quindi necessario stabilire, ha proseguito il collegio, cosa accade nell’ipotesi in cui il certificato assicurativo non sia coerente con la polizza sottostante, perché espone un periodo di copertura difforme o perché gli effetti siano stati retrodatati.

Nei rapporti tra assicurato e assicuratore il contratto diventa efficace dalla ore ventiquattro del giorno in cui è stato pagato il premio mentre nei rapporti tra compagnia e danneggiato la prima resterà obbligata al risarcimento del danno.

Infatti, il contratto di assicurazione retrodatato, così come quello rilasciato senza pagamento del premio, non è nullo ma valido anche se inefficace nei rapporti interni, il che comporta che la falsità non è opponibile al terzo danneggiato.

 

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