Incidente fra sciatori, chi è responsabile ?

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Incidente fra sciatori, la responsabilità è di chi proviene da monte.

Lo sciatore a monte deve avere una condotta che gli consenta di evitare collisioni con lo sciatore a valle. È tenuto cioè a moderare la propria velocità, mantenendosi a distanza dallo sciatore che lo precede, e a rallentare la propria marcia in prossimità della fine della pista, prevedendo la presenza di ulteriori persone che hanno terminato la discesa. A ricordare queste regole di condotta è il Tribunale di Trento con la sentenza 567/2015.

I fatti – L’incidente che ha dato origine alla controversia ha coinvolto due sciatori che si sono scontrati sul piano di fine pista, in corrispondenza dello scivolo di collegamento tra l’area sciabile ed il parcheggio della funivia. In particolare, era accaduto che un ragazzo, probabilmente a causa della elevata velocità, mentre stava per arrestare la sua discesa, nel tentativo di schivare uno sciatore, impattava sulle reti di protezione del bordo della pista, perdendo il controllo degli sci e travolgendo una signora che si trovava in quel punto avendo da poco ultimato di sciare.

La signora in seguito allo scontro riportava delle fratture e perciò agiva in giudizio chiedendo l’accertamento della responsabilità del ragazzo ed il risarcimento dei danni subiti, mentre lo sciatore che aveva provocato l’incidente si difendeva affermando che nella circostanza non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’impatto, essendo stato costretto a schivare l’altro sciatore che gli aveva tagliato la strada.

La decisione – Il Tribunale accoglie la domanda della signora ritenendo provato che il danno da essa riportato sia stato la conseguenza dell’azione del giovane sciatore. Il giudice analizza alcune disposizioni della Legge 363/2003 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e chiarisce che agli incidenti tra sciatori deve applicarsi l’ordinaria disciplina della responsabilità extracontrattuale di cui all’articolo 2043 del codice civile, in quanto «lo sci non è annoverato tra i veicoli soggetti alla disciplina del codice della strada» e, pertanto, non si applica la disciplina prevista dall’articolo 2054 del Cc.

Nella specie, per il Tribunale la signora ha provato la colpa del ragazzo nella produzione del sinistro ed il nesso causale tra la sua condotta e il danno subito, non avendo invece il convenuto dimostrato il contrario. Questi – afferma il giudice – in corrispondenza del punto della pista deputato all’arrivo degli sciatori avrebbe dovuto tenere una condotta più prudente «volta a moderare la propria velocità in modo da poter fermare in tutta sicurezza la propria discesa», evitando pertanto l’impatto con soggetti terzi. La suddetta legge prevede, infatti, che gli sciatori devono tenere una condotta adeguata alle caratteristiche della pista, anche per salvaguardare l’incolumità altrui. Ed è proprio in quest’ottica che si prevede nello specifico che lo sciatore che si trovi a monte debba tenere una direzione ed una velocità che gli consentano di evitare collisioni con lo sciatore a valle.

Sorgente: Intermedia Channel

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