Responsabilità del conducente nell’incidente stradale

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In caso di sinistro stradale, il conducente della vettura è tenuto a prevenire anche le condotte imprudenti degli altri automobilisti ed è pertanto responsabile anche se dimostra che l’altro soggetto coinvolto ha violato il codice della strada.

«Fare tutto il possibile per evitare lo scontro»: se volessimo sintetizzare in un’unica massima tutte le regole sulla responsabilità del conducente per l’incidente stradale potremmo esprimerla proprio in questi termini. In buona sostanza, per escludere la colpa, in caso di sinistro stradale, non basta dimostrare la violazione del codice della strada da parte dell’altro conducente e di aver guidato in modo prudente, ma bisogna anche dar prova di aver fatto di tutto per evitare l’impatto, se prevedibile. [Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 20 marzo 2017, n. 7056]

Per  migliorare la comprensione della legge e capire le regole sulla la responsabilità del conducente ecco un pratico esempio.

Incidenti stradali: obbligatorio prevedere le imprudenze altrui:
Ci troviamo in un incrocio ed abbiamo diritto di precedenza.
Non ci preoccupiamo se provengono altri veicoli da altre direzioni.
Ad incrocio già occupato, veniamo urtati da un’altro veicolo che, proveniente da altra strada non ha rispettato lo stop.
Potrà sembrare strano ma, in tale ipotesi si applica il concorso di colpa.
Seppur sia palese la responsabilità di colui che ha  violato l’obbligo di arresto allo stop, anche il non aver guardato a destra e sinistra, e quindi il non aver previsto, e quindi evitato l’altrui imprudenza ci rende altrettanto responsabili.
Tale interpretazione si ritiene parte del sistema che regola la responsabilità automobilistica.

Altro esempio.
Attraversiamo un incrocio, abbiamo la precedenza, tuttavia prima di attraversare, abbiamo buttato l’occhio a destra e a sinistra e, non vedendo arrivare nessuno siamo passati.
Tuttavia un auto ci viene addosso dalla strada perpendicolare; è stato impossibile evitarla perché sbucata all’improvviso dopo una curva e a velocità sostenuta. L’impatto, insomma, era imprevedibile anche usando una diligenza media. In tale ipotesi la responsabilità è tutta dell’altro automobilista e non nostra.

Appare chiaro quindi che che quando si è alla guida dell’auto rispettare la segnaletica e le regole del codice della strada non è sufficiente; Bisogna mettersi in condizione di prevedere le imprudenze altrui, siano essi automobilisti o passanti (come nel caso di chi attraversa la strada fuori dalle strisce senza guardare).
Bisogna cioè mettersi nella condizione di poter evitare l’incidente qualora altri violino le norme del codice della strada.

E’ oltremodo vietato porre atti di spavalderia solo perché il codice della strada attribuisce un diritto di precedenza (si pensi a chi accelera in prossimità di un semaforo o di un incrocio, intravedendo chiaramente che un’altra auto sta per impegnare la strada pur non avendo alcun diritto a farlo). Come dire: la strada non è il far west.

Responsabilità conducente: cosa dice la legge?
La regola sulla responsabilità del conducente per l’incidente stradale è tutta esposta all’interno del codice civile. Una norma, scritta nientemeno che nel 1942, quando ancora il traffico non era quello odierno, stabilisce che il conducente deve risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del proprio veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare tale danno.

Nel caso di scontro tra veicoli (auto o moto) si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli. In buona sostanza si parte sempre da una presunzione di corresponsabilità. Quindi, salvo che si dimostri il contrario, si applica il concorso di colpa.

La “prova contraria” è – come detto – complessa, ma non impossibile. Bisogna cioè dimostrare:

  • la violazione del codice della strada da parte dell’altro conducente;
  • di aver fatto di tutto per evitare l’incidente: non basta cioè provare di aver rispettato le regole e i cartelli stradali, ma è necessario anche aver adoperato quella accortezza indispensabile per prevenire le condotte illecite altrui, qualora prevedibili. In termini molto semplici e banali, questo comportamento si può sintetizzare con un’unica parola: prudenza.

Se uno dei conducenti ha colpa, l’altro non è esente da colpe:
Da quanto detto se ne trae una regola pratica anch’essa confermata dalla Cassazione: in tema di responsabilità del conducente per gli incidenti stradali, nel caso di scontro tra veicoli, anche se dovesse essere accertata la colpa di uno dei conducenti, ciò non consente di escludere la presunzione di corresponsabilità posta a carico anche dell’altro automobilista se quest’ultimo non dimostra che lo scontro era imprevedibile e di aver fatto di tutto per evitare l’impatto.

Ecco perché risulta essenziale la ricostruzione della dinamica dell’incidente; proprio per verificare se il danneggiato abbia tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura.

Il conducente è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché prevedibile:
La Suprema Corte ha ribadito tali principi: l’automobilista è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, a patto che tale comportamento rientri nel limite della prevedibilità. Ad esempio, in prossimità di un incrocio, il conducente di un veicolo deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere (posto che tale atteggiamento rientra nella normale prevedibilità) e, quindi, deve sempre rallentare e guardare in tutte le direzioni, anche quando ha la precedenza.

Quando c’è la presunzione di pari responsabilità (concorso di colpa):
Presupposto necessario per applicare la regola della presunzione di corresponsabilità è il verificarsi di uno scontro tra veicoli.

La Cassazione ha specificato che la parola “scontro” indica solo la collisione fisica tra veicoli. Non è, pertanto, possibile estendere tale norma anche al caso in cui, ad esempio, i danni cagionati a veicoli da manovre che non abbiano portato due o più veicoli ad urtarsi.

D’altro canto, si configura scontro anche nel caso in cui uno dei due veicoli coinvolti nell’impatto sia fermo in un luogo aperto alla circolazione di mezzi (ad esempio non sarebbe idoneo un garage privato).

La presunzione di pari responsabilità opera anche nel caso in cui lo scontro avvenga tra un veicolo ed una bicicletta, salvo che quest’ultima fosse condotta a mano da un pedone, non potendo ritenersi in tal caso quest’ultimo “conducente” del veicolo.

La Cassazione ha stabilito che la presunzione di pari responsabilità concorrente dei conducenti di veicoli coinvolti in uno scontro è residuale ed opera solo nel caso in cui:

  • sia impossibile accertare con indagini specifiche la dinamica del sinistro e le relative responsabilità;
  • sia impossibile stabilire con certezza la quota di responsabilità delle singole condotte colpose sul verificarsi dell’evento.

Ne consegue che la presunzione opera sia nei casi in cui sia accertata la condotta che ha causato il sinistro ed incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, sia nei casi in cui risulti impossibile accertare la condotta che ha causato il danno. Al ne di superare la presunzione di colpa concorrente è necessario che uno dei conducenti fornisca la cosiddetta prova contraria, consistente nella dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale e alle comuni regole di prudenza, nonché di aver fatto tutto quanto nelle proprie possibilità per evitare il veri carsi dello scontro e il prodursi di eventuali danni.
Inoltre, è possibile superare la presunzione di uguale colpa anche fornendo prova del fatto che la causa esclusiva dell’incidente è il comportamento dell’altro conducente.

Pertanto, nel caso in cui si accerti la colpa esclusiva di uno dei conducenti, l’altro conducente sarà esonerato dal provare la propria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Responsabilità conducente per tamponamento:
Un caso a parte è il tamponamento. Si tratta dell’impatto tra la parte anteriore di un veicolo e la parte posteriore di un altro veicolo. In questo caso la responsabilità si presume sempre di chi tampona (per non aver rispettato le distanze di sicurezza) salvo dimostri che lo scontro non dipende da propria colpa e quindi di aver fatto di tutto per evitarlo (come nel caso in cui l’altro conducente non aveva gli stop funzionanti).

Secondo la giurisprudenza il conducente di un veicolo, durante la marcia, deve mantenere sempre una distanza di sicurezza tale da consentirgli di arrestare tempestivamente il veicolo, evitando l’impatto con il veicolo che lo precede.

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