Un soggetto residente in Italia da più di 60 giorni non può circolare con un veicolo immatricolato all’estero.
Un veicolo o un rimorchio immatricolati all’estero può circolare in Italia per massimo un anno.
Sono queste in sintesi alcune delle novità introdotte dalla legge n. 132 del 1° dicembre 2018, entrata in vigore il 4 dicembre, che vanno a integrare o a modificare il Codice della Strada.
Più precisamente l’art. 93 CdS in base alla nuova formulazione, vieta a chi risiede in Italia da più di 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato all’estero. Il divieto riguarda tanto il cittadino italiano quanto lo straniero che si trovi in tale condizione, alla guida di un qualunque autoveicolo (quindi anche un veicolo commerciale o industriale).
Di conseguenza, l’intestatario deve chiedere al competente ufficio della Motorizzazione, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre confine. L’ufficio della motorizzazione provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.
Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da 712 a 2.848 euro, integrata con la trasmissione del documento di circolazione alla motorizzazione competente, da parte dell’organo accertatore, al fine di ordinare l’immediata cessazione della circolazione del veicolo. Decorsi 6 mesi dalla violazione, se non è stato richiesto il foglio di via per portarlo oltre il confine italiano, si applica la sanzione della confisca del veicolo stesso.
Di fronte invece alle ipotesi previste dal comma 1-ter dello stesso articolo (mancanza a bordo del documento da cui risulti titolo e durata della disponibilità del veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato UE che non abbia in Italia una sede, nonché di veicolo concesso in comodato a un residente in Italia e legato da un rapporto di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro UE che non abbia stabilito in Italia una sede) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento entro il termine di 30 giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo ed è riconsegnato solo dopo che sia stato esibito il documento o, comunque, decorsi 60 giorni dall’accertamento della violazione.
In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3 (da 711 a 3.554 euro) e alla trasmissione del documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione competente per territorio, ordinando l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Circolazione di veicoli immatricolati all’estero.
Gli autoveicoli, i motoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Si prevede l’obbligo di rimpatrio del veicolo nel caso sia scaduto il termine di un anno e il veicolo non sia immatricolato in Italia. In tale ipotesi, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvederà alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato, che li ha rilasciati.
Principio di solidarietà
Per le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di violazione dell’art. 84 Cds (locazione veicolo senza conducente) risponde solidalmente il locatario, mentre in quelle di cui dell’articolo 94 Cds (trasferimento proprietà dei veicoli) comma 4-bis, risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo.
Inoltre, nei casi indicati all’articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all’articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.
Gli artt. 213, 214 Cds relativi al sequestro, confisca amministrativa e fermo del veicolo sono stati interamente sostituiti.
Invece è nuovo l’art. 215-bis che tratta il censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati.