Avvocati, l’Rc diventa vincolante

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di Alessandro Galimberti – Quotidiano del Fisco)

Attività forense, dall’11 ottobre per oltre 235mila iscritti alla Cassa di previdenza scatta la necessità di stipulare un contratto con massimali minimi previsti per legge. Nel corso di validità l’assicuratore non potrà recedere in seguito alla denuncia di un sinistro o a un risarcimento. L’efficacia deve essere estesa agli eredi e anche dopo la chiusura dello studio

Se è vero che ad oggi, dicono le stime più attendibili, la metà degli avvocati in attività non è ancora provvista di una copertura professionale, il 2017 si avvia ad essere l’anno delle polizze di massa. A prevedere l’ombrello assicurativo – una tappa fondamentale nel progresso della figura del legale – è la legge di riforma professionale approvata nel dicembre del 2012 (la numero 247), ma con un cronoprogramma per l’entrata in vigore della “Rc” che andrà a compimento solo l’11 ottobre.

Il decreto del ministero della Giustizia richiamato all’origine dalla norma, e a cui era stata rimessa la fissazione dei massimali minimi della polizze – in aggiunta alle loro condizioni contrattuali essenziali – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 238 dell’ 11 ottobre scorso, e fissa appunto in un anno dalla pubblicazione l’entrata in vigore per tutta la platea dei professionisti interessati (235.055, secondo l’ultimo dato disponibile). Novità che non risparmiano neppure quella metà di avvocati che, previdentemente, negli anni già aveva pensato di coprire il rischio insito – come è naturale – nell’esercizio della professione: il Dm 22 settembre 2016 in questione prevede infatti un allineamento obbligatorio di tutte le polizze già attivate con i requisiti minimi standard stabiliti dal decreto (articolo 5: Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all’entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate).

L’assicurazione deve coprire la responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni colposi causati a clienti e/o a terzi nello svolgimento dell’attività professionale, si tratti di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro, spiega il Dm. La copertura assicurativa – che non può ovviamente spingersi fino a neutralizzare il dolo – si estende però fino alla colpa grave del legale, ma non arriva a indennizzare i collaboratori e i familiari dell’assicurato.

L’ombrello della polizza relativo all’attività professionale copre l’attività di rappresentanza e difesa in tribunale o davanti agli arbitri (rituali e irrituali), e gli atti preordinati, connessi o conseguenziali, come l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione delle notifiche; la consulenza o l’assistenza stragiudiziali; la redazione di pareri o contratti; l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazione o di negoziazione assistita.

Se questo è il perimetro minimo di legge del contratto, avvocato e compagnia assicurativa possono comunque pattuire un’estensione della copertura a ogni altra attività per la quale l’avvocato sia abilitato.

Il cliente di studio e/o eventuali terzi devono essere risarciti dalla compagnia firmataria del contratto anche per danni provocati da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali.

Ancora, il contratto standard deve coprire la responsabilità per danni derivanti dalla (mancata) custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali.

Nel caso i danni abbiano una “paternità” condivisa – cioè se si tratta di un’obbligazione solidale – in cui si sommino la responsabilità del legale e di altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione dell’avvocato deve prevedere la copertura dell’intero danno, salvo poi come è regola il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Quanto all’efficacia nel tempo della polizza standard, deve essere prevista anche a favore degli eredi l’obbligatoria retroattività illimitata e l’ultrattività della copertura del rischio almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza; la polizza deve inoltre escludere il diritto di recesso dell’assicuratore a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività. Chiaro lo scopo del vincolo di legge, che è di non consentire alle assicurazioni l’abbandono del cliente-avvocato che si dimostri un cattivo affare.

La parte caratterizzante del Dm è comunque quella dei massimali minimi, fissati alla fine dello scorso anno e che saranno oggetto di revisione quinquennale in un confronto con l’organismo di rappresentanza della categoria. I massimali minimi sono distinti per fascia di rischio a seconda della forma individuale o associata dell’esercizio dell’attività e del fatturato dell’ultimo esercizio chiuso, come si può vedere nelle tabelle a lato. In caso di franchigie e scoperti l’assicuratore dovrà comunque risarcire il terzo per l’intero importo dovuto.Le parti possono inoltre prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato anche a contratto in corso.

Capitolo infortuni. L’assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e anche dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia attiva la copertura assicurativa obbligatoria Inail. La copertura è estesa agli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o durante essa, che provochino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea, nonché delle spese mediche; è incluso l’infortunio in itinere o per le trasferte lavorative.

Le somme assicurate minime sono di 100mila euro di capitale in caso di morte, stessa cifra per il caso di invalidità permanente, mentre è prevista una diaria giornaliera di 50 euro per inabilità temporanea.

Per tutte le polizze obbligatorie è previsto un regime di pubblicità sia fisica (Ordini e Cnf) sia digitale, sui rispettivi siti internet.

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