Condominio: l’ascensore esterno non richiede il permesso di costruire
Tar Liguria: l’ascensore esterno va considerato non una costruzione ma un volume tecnico necessario per apportare un’innovazione allo stabile
La realizzazione di un ascensore all’esterno di un condominio non richiede il permesso di costruire, in quanto l’ascensore esterno va considerato come un volume tecnico necessario per apportare un’innovazione allo stabile, e non come una costruzione.
Lo ha ribadito la prima sezione del Tar Liguria con la sentenza n. 97/2016 depositata il 29 gennaio.
Nel caso in esame un condominio e altri proprietari impugnavano gli atti contenenti le note comunali che hanno escluso un intervento inibitorio dei lavori assentiti di realizzazione di un ascensore esterno inteso a superare le barriere architettoniche di accesso, nonché il relativo assenso paesaggistico.
L’ASCENSORE REALIZZATO ALL’ESTERNO DEL CONDOMINIO NON È UNA COSTRUZIONE. La prima sezione del Tar Liguria richiama la sua precedente sentenza n. 1002/2015 depositata il 3 dicembre, nella quale è stato evidenziato che “la giurisprudenza (cass. 3.2.2011, n. 2566 e cons. Stato, 6253 del 2012) ha condivisibilmente negato la natura di costruzione all’ascensore realizzato all’esterno di un caseggiato, in quanto l’aggiunta di tale manufatto non avrebbe potuto essere ammessa dalla conformazione della tromba delle scale o degli altri ambienti interni.
La decisione soprattutto della corte di cassazione è giunta all’esito di una riflessione che ha portato a delineare la nozione di volume tecnico come quell’opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, che viene destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione medesima. Si tratta di quegli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che tuttavia non possono essere ubicati all’interno di questa, come quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore.
La nozione così introdotta è derivata appunto dalla consapevolezza maturata in giurisprudenza relativamente al significato della proprietà, soprattutto condominiale, in una società che è mutata anche anagraficamente, e che considera l’ascensore come un bene indispensabile non solo alla vita delle persone con problemi di deambulazione, ma anche di coloro che trovano sempre più difficoltoso salire e scendere i numerosi piani di scale che li separano dalle vie pubbliche”.
PREVALGONO LE ESIGENZE DEI CONDOMINI DISABILI. Nella nuova sentenza n. 97/2016 i giudici amministrativi liguri aggiungono che “nel conflitto tra le esigenze dei condomini disabili abitanti ad un piano alto e quelle degli altri partecipanti al condominio, per i quali il pregiudizio derivante dall’installazione di ascensore si risolverebbe non già nella totale impossibilità di un ordinario uso della scala comune ma soltanto in disagio e scomodità derivanti dalla relativa restrizione e nella difficoltà di usi eccezionali della stessa, vanno privilegiate le prime, adottando una soluzione conforme ai principi costituzionali della tutela della salute (art. 32) e della funzione sociale della proprietà (art. 42), rimuovendo un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della vita, quello dell’abitazione, da parte di persone versanti in condizioni di minorazione fisica e riconoscendo la facoltà, agli stessi, di apportare a proprie spese una modifica alla cosa comune, sostanzialmente e nel complesso migliorativa, in quanto suscettibile di utilizzazione anche da parte degli altri condomini”.
Nel caso in esame il condominio “non ha fornito elementi tali da integrare la violazione dell’uso della cosa comune che va garantito a tutti, invocando questioni tipiche di una controversia civilistica”.
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